Can. 2195. par. 1. Nomine delicti, iure ecclesiastico, intelligitur externa et moraliter imputabilis legis violatio cui addita sit sanctio canonica saltem indeterminata
Can. 2195. par. 1. il nome del reato, la legge della Chiesa, si intende la violazione di legge, a cui l'aggiunta del esterna è più santi e canonici, almeno moralmente imputabile indeterminato